Direttiva ascensori 2014/33/UE (ex 95/16/CE)

La direttiva 2014/33/UE (ex 95/16/CE), entrata in vigore il 20 Aprile 2016, sostituisce la precedente direttiva 95/16/CE di Luglio 1997 che fu recepita definitivamente entro i due anni successivi in tutti gli stati membri dell’Unione Europea. La direttiva definisce la procedura di valutazione della conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di sicurezza citati nell’allegato I. Essa sancisce inoltre l’obbligatorietà del marchio CE per la commercializzazione e messa in servizio di tutti i dispositivi installati a partire dal primo luglio 1999. Il termine "ascensori" si riferisce a tutti i dispositivi utilizzati per il trasporto simultaneo o separato di persone e cose che collegano piani separati tramite un macchinario che viaggia lungo dei corridori fissi con un orientamento verticale di oltre 15 gradi.

La Direttiva prevede che prima della commercializzazione ogni ascensore e componente di sicurezza sia costruito, installato e provato attuando una delle procedure indicate nei vari allegati della stessa direttiva.

L’installatore è il responsabile della progettazione, fabbricazione, installazione e commercializzazione dell’ascensore, esso redige la dichiarazione di conformità tenendo conto delle prescrizioni previste nell’allegato di riferimento e ne conserva una copia per 10 anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell’ascensore. La marcatura CE deve essere apposta su ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza in modo chiaro e visibile. Le procedure di valutazione della conformità sono espletate da organismi autorizzati e notificati alla Comunità Europea ritenuti in possesso dei requisiti minimi indicati nella stessa direttiva.

La direttiva ascensori 95/16/CE  fu recepita dallo Stato italiano attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n.162 del 30 aprile 1999, il quale sancisce le norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. (GU n.134 del 10-6-1999). 

Attualmente il D.P.R. 162/99 è ancora riferimento per le attività di ispettiva nazionale; in particolare l’art.13 del D.P.R. relativo alle Verifiche Periodiche regolamenta che il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è tenuto a far effettuare regolari interventi di manutenzione dell’impianto installato ed a sottoporlo a verifica periodica ogni 2 anni.

Ulteriore attività di ispezione sugli impianti ascensori, ai sensi dell’art. 14 del decreto, viene effettuata in occasione di modifiche, sostituzioni di componenti principali o incidenti.

Definisce inoltre che detta verifica periodica di ascensori e montacarichi sia ottemperata da tecnici laureati in ingegneria; l'ARPA, quando ad essa sia attribuita tale competenza secondo disposizioni regionali di attuazione della legge n.61 del 21 gennaio 1994; la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole; gli Organismi di certificazione notificati ai sensi del regolamento per le valutazioni di conformità' di cui agli allegati VI o X della direttiva (ora allegati V e VIII della direttiva 2014/33/UE)

 


STRUMENTAZIONE UTILIZZATA


S.A.M.A. Italia S.r.l. produce e commercializza la strumentazione utile ad effettuare le verifiche previste dalle procedure indicate nei diversi allegati della direttiva.

In particolare:

  • Luxmetri: Utilizzati per la valutazione del requisito di illuminazione principalmente delle aree di lavoro (spazi del macchinario, locali tecnici, vano di corsa), sono un presidio essenziale sia per valutare che il requisito sia rispettato, laddove l’impianto è nato secondo una norma che prevede valori soglia, sia che l’ispettore debba emettere un giudizio professionale laddove la norma nativa non fissa valori soglia.
  • Dinamometri: Utilizzati per la valutazione essenzialmente della spinta di chiusura delle porte, affinché sia scongiurato il rischio di urto ad energia eccessiva delle ante.
  • Manometri: Utilizzati per la definizione del profilo di pressioni degli impianti oleodinamici, risulta utile per valutare la corretta taratura della sovrappressione, nonché per avere stima indiretta della massa propria dell’impianto, valutando la pressione a vuoto. Data la sua maggiore risoluzione, rispetto ai manometri on board, è necessario per valutare le perdite di carico nella prova di tenuta a pressione del circuito.
  • Multimetri: Utilizzati per il controllo delle tensioni nominali dei circuiti di potenza, di manovra e di segnalazione, utile per verificare che le protezioni dei circuiti siano idonee.
  • Pinze amperometriche: Assieme ai multimetri, la pinza amperometrica, è un utile presidio per la valutazione del bilanciamento degli impianti elettrici. Immettendo il giusto carico nella cabina, la valutazione degli assorbimenti, in salita ed in discesa, fornisce stima indiretta del corretto bilanciamento.
  • Misuratori di isolamento: Usati per la valutazione del corretto isolamento dei circuiti verso terra e tra i circuiti stessi, possono dare, unitamente ai multimetri, sentore della caduta di tensione, soprattutto nei cavi di manovra di impianti particolarmente vetusti.
  • Calibri: Utilizzati per il controllo delle dimensioni nominali di funi, guide, giochi tra le parti, possono ritornare utili anche per verificare fenomeni di strizione delle funi metalliche.
  • Tachimetri: Alcuni limitatori, sia in impianti datati che in soluzioni MRL, non sono dotati di gola di prova. L’unico modo per misurare la velocità effettiva di intervento del gruppo limitatore/paracadute è l’utilizzo di un tachimetro.

 

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